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Associazione Davide Sempre con Noi

Associazione di Volontariato ODV "Davide Sempre con Noi"

Sede Legale:  Via Galizia, 3  39055 Laives (BZ) C.F. 94139500212

Tutti i diritti riservati.

Informativa Privacy (GDPR 679/2016) 

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STATUTO DELL’ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

 

 

DAVIDE SEMPRE CON NOI

 

 

 

ART. 1

(Denominazione e sede)

 

E’ costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l’Associazione non riconosciuta denominata:

 

DAVIDE SEMPRE CON NOI ODV  di seguito “Associazione”.

 

L’acronimo ODV sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

L’Ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. 

L’Associazione ha sede legale in via Galizia 3/1 nel comune di LAIVES (BZ) CAP 39055.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

 

ART. 2

(Statuto)

 

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge provinciale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

 

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

 

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

 

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

ART. 5

(Finalità e Attività)

 

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017 le attività che l’Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

  • d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2019 n. 166, e successive modifiche, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. 

La finalità è la realizzazione di iniziative volte a promuovere la sicurezza stradale mediante eventi sportivi, culturali, musicali in ricordo di Davide Simoni deceduto a Vadena (BZ) loc. Birti il 22.09.2017.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Trentino Alto Adige .

Ai sensi dell’art.8 del D. Lgs 117/2017 il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

 

 

ART. 6

(Ammissione)

 

Oltre ai soci fondatori possono essere associate tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato a maggioranza assoluta dei presenti, comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. 

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. 

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

 

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

 

I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i libri sociali previa richiesta scritta indirizzata al Presidente dell’Associazione che deve mettere a disposizione la documentazione entro 60 giorni dalla richiesta stessa;
  • votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

 

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea dei Soci in funzione delle attività in programma. 

 

 

 

ART. 8

(Qualità di volontario)

 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. Le prestazioni dei soci sono gratuite e non possono essere retribuite né da parte dell’Associazione né dagli assistiti/beneficiari.

 

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

 

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte.

 

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo. 

L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.

 

 

ART. 10

(Gli organi sociali)

 

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea dei soci 
  • Organo di amministrazione (Comitato Direttivo)
  • Presidente, membro obbligatorio del Comitato Direttivo;
  • Segretario, membro obbligatorio del Comitato Direttivo;
  • Tesoriere, membro obbligatorio del Comitato Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Il Comitato Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell’Associazione.

 

 

ART. 11

(L’assemblea )

 

L’assemblea è composta dai soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Tesoriere.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o se divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea ai recapiti risultanti dal libro dei soci. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo (Comitato Direttivo) lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

 

ART.12

(Compiti dell’Assemblea)

 

L’assemblea:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull'esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

 

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

 

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

 

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

 

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

 

È ammessa la partecipazione anche con sistemi di tele o video conferenza.

 

E’ ammessa l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

 

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

 

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

ART. 15

(Organo di amministrazione)

 

L’organo di amministrazione è il Comitato Direttivo che governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

 

L’organo di amministrazione è formato da un numero dispari (minimo 3) di  membri eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. I componenti del Comitato Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

 

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

 

Il presidente dell’Associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.

 

ART. 16

(Presidente - Tesoriere - Segretario)

 

 

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione verso l’esterno. E’ eletto dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto l’organo di amministrazione, ovvero tre anni. In caso di dimissioni, spetta al Tesoriere convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e dell’organo di amministrazione. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Ha i seguenti compiti e poteri:

  • convocare e presiedere il Comitato Direttivo;
  • convocare l’Assemblea dei Soci;
  • sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
  • aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
  • nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Tesoriere.

 

IL SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

IL TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Comitato  Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Comitato  Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Comitato  Direttivo) da sottoporre al Comitato  Direttivo ai fini della formale presentazione - per l’approvazione - in Assemblea dei Soci.

 

 

 

ART. 17

(Risorse economiche)

 

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e ogni altra entrata ammessa ai sensi dal Codice del Terzo Settore e da altre norme competenti in materia.

 

ART. 18

(I beni)

 

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

 

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

 

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

 

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

ART. 20

(Bilancio)

 

I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

 

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Bilancio sociale)

 

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 22

(Convenzioni)

 

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

 

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

 

ART. 23

(Responsabilità della organizzazione)

 

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 

ART. 24

(Assicurazione dell’organizzazione)

 

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

 

ART. 25

(Devoluzione del patrimonio)

 

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 26

(Disposizioni finali)

 

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto si applicano le norme previste dal Codice del terzo settore, in particolare quelle che riguardano le organizzazioni di volontariato, e, in via sussidiaria, le disposizioni degli artt. 14 ss. del Codice Civile e delle altre norme applicabili in materia.